1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 17-quater. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti, non inclusi tra quelli di cui all'articolo 17-bis, che siano stati cittadini italiani e che, alla data del 10 giugno 1940, erano residenti nei territori attualmente facenti parte della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Montenegro;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Ai fini della richiesta del riconoscimento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 17-ter.